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Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Tariffe - Ministero di Grazia e Giustizia 1992

Norme Generali

Articolo 1.
Oggetto e carattere delle spettanze

1. La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai soggetti abilitati dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per le prestazioni rese nel territorio nazionale e, in quanto compatibili, per quelle rese nell'ambito dei Paesi della Comunità europea e di tutti quei Paesi che, in regime di reciprocità instaurano rapporti con la C.E.E.

Articolo 2.
Classificazione dei compensi

1. I compensi per le prestazioni oggetto della presente tariffa si distinguono in onorari, indennità e spese. 2. Gli onorari, di cui alle singole voci della presente tariffa, sono fissi, variabili, a percentuale o commisurati al tempo.

Articolo 3.
Criteri generali di applicazione

1. La tariffa indica la misura minima e massima degli onorari variabili e si applica con riguardo al valore, alla complessità, all'urgenza nonché al luogo ed al tempo delle prestazioni. Quando la tariffa indica un'unica misura, questa corrisponde alla misura minima dell'onorario e quella massima si ottiene con l'aumento del 70 per cento.

2. Gli onorari commisurati al tempo sono computati e dovuti in base ad ora o frazione di ora, per tutto il tempo impiegato nell'interesse del cliente.

Articolo 4. Aumenti e riduzioni

1. Gli onorari e le indennità per prestazioni di eccezionale importanza, complessità, difficoltà ed urgenza possono essere aumentati fino al doppio, fatti salvi i diversi accordi stipulati col cliente in forma scritta.

Articolo 5.
Obbligatorietà della tariffa

1. Le misure minime delle tabelle del presente regolamento sono vincolanti per tutti i soggetti di cui all'art. 1 della citata legge n. 12/ 1979, compresi quelli che rendono servizi ai sensi del comma ultimo del medesimo art. 1.

Articolo 6.
Applicabilità della tariffa

1. La presente tariffa si applica anche per le prestazioni rese nei confronti degli organi preposti alle procedure concorsuali e alla liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 7.
Valore delle prestazioni-Applicazione analogica

1. Il valore della prestazione è commisurato a quello del suo oggetto. Se il valore non è determinabile, si applica la misura prevista per ciascuna prestazione dalla presente tariffa. Se la prestazione non è espressamente prevista da nessuna delle presenti disposizioni e dalle voci della tariffa, gli onorari sono determinati con riguardo alle disposizioni ed alle voci che regolano prestazioni simili o analoghe. Qualora, in quest'ultimo caso, vi sia manifesta sproporzione tra la prestazione e l'onorario previsto nella presente tariffa, l'onorario dovuto potrà essere determinato con criteri e misure di equità, su conforme parere del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per territorio.

Articolo 8.
Prestazioni professionali parziali

1. Sono dovuti per le prestazioni professionali parziali, intendendosi per tali gli incarichi iniziati e non portati a compimento per qualunque causa o quelli iniziati da altri professionisti, oltre alle spese e indennità, gli onorari corrispondenti all'opera svolta, compreso, nel secondo caso, il lavoro preparatorio per una nuova o diversa impostazione.

Articolo 9.
Pluralità di professionisti

1. Quando un incarico è affidato ad un collegio di professionisti, ciascuno di essi ha diritto all'onorario per l'opera prestata secondo la tariffa della professione di appartenenza.

2. Se il collegio è composto esclusivamente da consulenti del lavoro, l'onorario complessivo è costituito dall'onorario spettante ad un singolo professionista, aumentato del 50 per cento per ogni componente del collegio, oltre le spese e le indennità a ciascuno spettanti.

3. L'onorario così determinato è ripartito in parti uguali tra i componenti il collegio, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 10.
Concorso del cliente

1. Nel caso in cui il cliente svolga direttamente la pratica, il consulente del lavoro incaricato di assisterlo e di consigliarlo avrà diritto, oltre al rimborso delle spese e alle indennità, a non meno della metà degli onorari relativi alle prestazioni svolte.

2. Ove il cliente provveda direttamente alla elaborazione dei dati e li sottoponga alla revisione e controllo del consulente del lavoro, questi avrà diritto a non meno del 50 per cento degli onorari previsti.

Articolo 11.
Pluralità di clienti

1. I compensi sono ridotti in misura dal 20 per cento al 40 per cento nei confronti di ciascun cliente per prestazioni identiche rese a più clienti che abbiano congiuntamente conferito il relativo incarico.

Articolo 12.
Anticipi ed acconti

1.Il consulente del lavoro ha diritto di chiedere anticipi per le spese prevedibili ed adeguati acconti sulle indennità e sugli onorari, con riguardo alla durata ed all'importanza dell'incarico. Qualora tali anticipi ed acconti non siano corrisposti, il consulente del lavoro ha facoltà di rinunziare all'incarico, dandone comunicazione scritta al cliente mediante lettera raccomandata da inviare non prima di quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 13.
Collaboratori del consulente del lavoro

1. Quando il consulente del lavoro, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori, sostituti o ausiliari di cui all'art. 2232 del codice civile, le prestazioni di questi sono remunerate come se svolte direttamente dallo stesso, salvo che non sia diversamente disposto nella presente tariffa.

Articolo 14.
Cumulabilità

1. Le spese, le indennità e gli onorari previsti dalla presente tariffa sono cumulabili tra loro, se non diversamente stabilito dalla stessa, e sempre che non si determini duplicazione di compensi.

Articolo 15.
Specifiche

1. Il consulente del lavoro deve rilasciare al cliente la specifica delle proprie spettanze recante l'indicazione delle spese effettivamente sostenute e degli onorari ed indennità per sé e per gli altri collaboratori, sostituti od ausiliari.

2. Il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per territorio vigila sulla corretta applicazione delle norme e delle tabelle del presente regolamento. Esso può richiedere agli interessati, per giustificati motivi da indicare in modo espresso, copia delle specifiche.

Articolo 16.
Termine di pagamento delle parcelle

1. Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che la stessa sia stata contestata nella congruità, in caso di mancato pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria, così come fissato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

Articolo 17.
Regime di abbonamento

1. Il consulente del lavoro può assumere in regime di abbonamento annuale gli adempimenti connessi all'incarico professionale.

2. L'eventuale disdetta, da parte del cliente, deve essere comunicata per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza; in difetto l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato per un altro anno.

3. In caso di anticipato scioglimento del contratto, al consulente del lavoro spetta un compenso pari all'80 per cento dei soli onorari per i mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento, sulla base dell'ultimo periodo di assistenza professionale, fatto salvo il caso di cessazione di attività aziendale.

Articolo 18.
Norma transitoria

1. I compensi per le prestazioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente tariffa e portate a compimento entro sei mesi sono regolati dalla tariffa di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 marzo 1981.