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Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

Barra di orientamento: Sei in: Home page - Professione - Tariffe - Delibera n. 23

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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Tariffe - Ministero di Grazia e Giustizia 1992

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Delibera n. 23 del 16 maggio 1991

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1981 del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell'11 aprile 1981;

Viste le delibere consiliari n. 108 del 24 giugno 1988 e n. 111 del 20 ottobre 1988;

Vista la corrispondenza intercorsa con il Ministero di grazia e giustizia e in particolare le lettere n. 1118 del 26 marzo 1991 del Consiglio nazionale e la n. 7/68.6/2142 della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Considerata la necessità, ormai improcrastinabile, di aggiornare la tariffa professionale in considerazione del fatto che la stessa risale a dieci anni or sono;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono riportati per farne parte integrante e sostanziale, di approvare l'aggiornamento della tariffa professionale nel testo composto da ventisei articoli, predisposto dal Centro studi ed esaminato dalla apposita commissione, testo siglato dal Presidente e dal segretario e acquisito agli atti quale parte integrante e sostanziale del presente verbale; di dare atto che, parimenti a voti unanimi sono approvati, previa lettura, i singoli articoli.

Parimenti a voti unanimi, considerata l'urgenza, è approvata la immediata esecutività.

Roma, 16 maggio 1991

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

­ L'ultimo comma dell'art. 23 della legge n 12/1979 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) prevede che la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime sia stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, previo parere dei consigli provinciali.

­ Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di &laqno;regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

­ Il ventesimo comma dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.